Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato: il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese; il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione. Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19: le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese; le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese. Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva e' pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse e' calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso. Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo. Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art14 · fonte del testo