A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo e' pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10. Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile e' pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma dello stesso art. 14.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art16 · fonte del testo