La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti e' conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°. Durante la loro permanenza nel grado 9° sara' ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso. Le promozioni dei vicedirettori al grado 80 sono conferite per anzianita' dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;149~art4 · fonte del testo