Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;149~art7 · fonte del testo