Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di riversibilita'. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o piu' dei detti istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art1 · fonte del testo