I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo. I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000. Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

1

con decorrenza dal 1 luglio 1950

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 8) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta".

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 8) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art10 · fonte del testo