Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1953, n. 877.
Abrogato dal 17 dicembre 1953
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1953, n. 877.
Abrogato dal 17 dicembre 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1949 al 17 dicembre 1953. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I contributi degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - vengono, con effetto dal 1 gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 18.000. Fino alla data che sara' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per lo iscritto un contributo superiore a, quello dell'8 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1953, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art15 · fonte del testo