Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dei precedenti articoli, comprese le disposizioni riguardanti la assegnazione della indennita' di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949, risultanti dall'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto dei commi quarto e quinto del precedente art. 11 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del sesto comma del precedente art. 11.

Testo vigente dal 15 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-11;130~art12 · fonte del testo