Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali ((da assoggettare all'approvazione)) del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresi' estendere, con le modalita' e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1960

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1959 al 23 marzo 1960. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali da tolto: approvare con decreto aggiunto: assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art16 · fonte del testo