A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale in attivita' di servizio, il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianita' complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima. In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, e' attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, e' attribuito quest'ultimo stipendio. Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1 luglio 1959, la pensione e' riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art10 · fonte del testo