Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'art. 1 delle decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, e' attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della, differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art11 · fonte del testo