Art. 7
Nelle province della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'articolo 4 sono dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente articolo 6 determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 1 aprile 1963
