L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Testo vigente dal 1 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;329~art8 · fonte su Normattiva