L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito nel successivo articolo 28".

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art14 · fonte su Normattiva