L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo; mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo". La disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art13 · fonte su Normattiva