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Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, e' determinata sulla base dell'indennita' mensile prevista per le corrispondenti posizioni di attivita' di servizio dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversibilita'.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 1 marzo 1968
