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Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea e' commisurata sull'intero ammontare della pensione ed e' corrisposta a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 1 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art4 · fonte su Normattiva