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L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge: non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dello importo della tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 576; non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66; non va computata, altresi', per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240; si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841. L'importo mensile lordo della integrazione temporanea e' arrotondato per eccesso a lire 100.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 1 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art5 · fonte su Normattiva