L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza e' l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, e' da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto. Le eventuali mensilita', oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili; sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attivita' di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro. In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa; i compensi per lavori di carattere eccezionale; le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico; le indennita' comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; le indennita' di carica o di grado le eventuali indennita' invernali; le indennita' o gli assegni corrisposti, interamente ed in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attivita' lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 441/1993

    Questione infondata
    16 dicembre 1993

    La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro sia soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilità delle mensilità oltre la tredicesima - consentita, invece, per i dipendenti a regime privatistico il cui trattamento economico sia determinato attraverso contratti collettivi - è giustificata - oltre che dalla diversità delle situazioni considerate - dall'esigenza di impedire ripercussioni sul piano previdenziale di esistenti disomogeneità dell'assetto retributivo del pubblico impiego. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua').

    Art. 16 Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art16 · fonte del testo