Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva e' unicamente costituita:

  • a)dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge i considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianita' di qualifica ovvero, per il periodo dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;
  • d)dalla tredicesima mensilita';
  • c)dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso della quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;
  • d)dall'eventuale indennita' mensile prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 745;
  • e)dagli eventuali assegni in natura o indennita' sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'art. 15.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art17 · fonte del testo