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Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennita' post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente. L'indennita' post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963 n. 1540, e' ridotta alla meta' per i familiari a carico degli assicurati. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 13 settembre 1975
