L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
