Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti. Per le lavorazioni di cui al precedente comma, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, puo' prescindersi dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art14 · fonte su Normattiva