La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.

Testo vigente dal 21 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-26;486~artunico · fonte del testo