La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte: ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata; ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi; ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Testo vigente dal 26 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-22;97~art1 · fonte del testo