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Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sara' provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Testo in vigore dal 10 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;299~art2 · fonte del testo