Art. 2 — Oggetto della legge
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito de- nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
