Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 6 — Obblighi in materia di recupero e smaltimento

E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformitaalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:

  • a)l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
  • b)la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
  • c)lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;
  • d)l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
  • e)il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
  • f)il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
  • i)delle modalita' per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12

Testo vigente dal 25 giugno 1997

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