Misure contro la tratta di persone

Art. 13-bis — Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio

((Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:))

  • a)((il numero delle vittime registrate, identificate o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;))
  • b)((il numero delle persone indagate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;))
  • c)((il numero delle persone imputate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;))
  • d)((il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del codice penale;))
  • e)((il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta' e alla cittadinanza;))
  • f)((il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;))
  • g)((il numero delle persone indagate, imputate e condannate con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore eta'.)) ((I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g).)) ((Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.))

Testo vigente dal 16 luglio 2026

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art13bis · fonte su Normattiva