Art. 7 — Disposizioni fiscali
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e ((dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile)), sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
3Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024
