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I veicoli indicati all'articolo 1 della presente legge per ottenere i certificati di omologazione del tipo o di modifica alle caratteristiche costruttive essenziali ovvero di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici previsti dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 223, 224 e 225 del relativo regolamento di esecuzione, devono rispondere:

  • 1)a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1, nonche' agli allegati II, IV, V e VI della presente legge;
  • 2)a decorrere dal 1 ottobre 1971, oltreche' alle prescrizioni di cui al precedente numero 1) anche alle prescrizioni contenute nell'allegato I, ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 e nell'allegato III.

Testo in vigore dal 7 luglio 1971 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;437~art2 · fonte del testo