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Le prove, le verifiche e le analisi previste dalla presente legge sono svolte nel corso di quelle stabilite dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 221 e 225 del relativo regolamento di esecuzione ai fini del rilascio dei certificati di omologazione del tipo, di modifica delle caratteristiche costruttive essenziali e di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici. Alle suddette prove, verifiche ed analisi partecipa anche un funzionario tecnico dei ruoli del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 7 luglio 1971 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;437~art4 · fonte del testo