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Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, puo' con propri decreti autorizzare metodi di raccolta e di analisi dei gas per condurre la prova di tipo I, definita al punto 3.2.1.1 dell'allegato I, diversi da quelli previsti all'allegato III, purche' diano risultati equivalenti.

Testo in vigore dal 7 luglio 1971 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;437~art5 · fonte del testo