Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1971 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Per il completamento delle rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII della presente legge, la fabbrica costruttrice o un suo rappresentante deve fare apposita richiesta al Ministero dei trasporti e della aviazione civile, il quale provvede ad inviare copia della comunicazione stessa agli Stati membri della Comunita' economica europea ed alla fabbrica costruttrice. Qualora analoga comunicazione pervenga da altro Stato membro della Comunita' economica europea il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' tenuto ad accettare tale documento come prova che i controlli previsti dalla presente legge sono stati effettuati dalle competenti autorita' del Paese di origine del veicolo.

Testo in vigore dal 7 luglio 1971 al 1 gennaio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-03;437~art6 · fonte del testo