In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si puo' far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 12 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art23 · fonte su Normattiva