Art. 23 — Accertamenti sanitari di natura specialistica
In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si puo' far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
