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Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, l'indennita' mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente. I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1› luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme gia' corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione e' condizionata dal comma 7.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art26 · fonte su Normattiva