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Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adottera' il provvedimento definitivo o convochera' le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art33 · fonte su Normattiva