Art. 4 — Disposizioni in deroga
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, che abbiamo particolare competenza e idonei mezzi tecnici. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
