Art. 5 — Stipulazione dei contratti e delle convenzioni
I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandate generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato. Detti contratti e convenzioni sono aprrovati con decreto del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
