Art. 12 — Attività usuranti
Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 30 dicembre 1994
