Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 28 — Norma contro l'elusione

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e' sostituito dal seguente: " 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta ". Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1997

    Questione inammissibile
    30 luglio 1997

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - che, dopo aver previsto, al comma 2, la facoltà per l'amministrazione finanziaria di "disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta", dispone, al comma 2, che per una serie di operazioni, tra cui la cessione di valori mobiliari, la disposizione antielusiva si applica "alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994" - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - posto che la fattispecie, in riferimento alla quale il giudice "a quo" ha sollevato la predetta questione della norma antielusione, riguarda un caso di controversa applicazione dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il quale dispone, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli, la forfettizzazione del diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte, previsto dal precedente art. 19, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni stesse, delle aliquote di imposta dovuta su tali operazioni attive) - considerato l'oggetto del giudizio innanzi a lui pendente, sarebbe spettato al giudice stesso approfondire la questione se l'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 potesse essere fondatamente interpretato nel senso di consentire l'accesso alla detrazione forfettizzata relativa agli acquisti di beni e servizi anche quando risultasse dimostrato, come nel caso, che non erano stati posti in essere acquisti soggetti ad IVA, si' da consentire che il tributo sulle vendite, pur riscosso dall'operatore economico, non venisse versato allo Stato. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 28 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art28 · fonte su Normattiva