Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 27 — Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione

Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere appllicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle societa' incorporate. ((La fusione tra societa' che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.)) Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art27 · fonte su Normattiva