E' demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tale fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme, indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

  • a)la continuita', regolarita', capacita' e qualita' del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
  • b)un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
  • c)eventuali trasporti addizionali;
  • d)tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
  • e)l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

Testo vigente dal 14 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-28;522~art12 · fonte su Normattiva