Art. 8 — Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento. All'onere derivante dal comma 2, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
