Art. 7 — Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unita' navali di futura generazione destinate a finalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonche' alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Testo vigente dal 14 gennaio 2000
