Art. 10 — Modalità di corresponsione dei contributi
I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un Paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui e' stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: "e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal" sono sostituite dalle seguenti: "e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal".
Testo vigente dal 14 gennaio 2000
