All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche" e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;424~art4 · fonte su Normattiva