Per le finalita' di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, nonche' di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;424~art5 · fonte su Normattiva