Per le finalita' di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, nonche' di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
