Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti. Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.
Testo vigente dal 29 dicembre 1979
