(Disposizioni in materia di contabilita' dell'ufficio nazionale per il servizio civile). Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art16 · fonte su Normattiva